Perché consci di quanto certi popoli, specialmente quelli latini, siano propensi a
farsi infinocchiare dal primo Dulcamara che passa, pensarono bene di
inserire nella nostra Carta fondante l' art. 75. Quello che vieta i
referendum abrogativi sui trattati internazionali.
Art. 75
E` indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è
approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi
diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
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